LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 26-02-2001
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2001).

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
N. 3
del 26 febbraio 2001
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  

 

Riferimenti Normativi PASSIVI

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 23 del 2001 Articolo 7

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 23 del 2002 Articolo 3

 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato,

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:

ARTICOLO 4

Riferimenti Normativi PASSIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 23 del 2001 Articolo 7

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 23 del 2002 Articolo 3

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 3 del 2002 Articolo 5

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 3 del 2002 Articolo 6

 

(Promozione e valorizzazione della famiglia, finanziamenti della spesa 
sanitaria e delle politiche sociali)
1.                 In relazione al disposto di cui all’articolo 101, comma 1, della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388, l’Amministrazione regionale e’ 
autorizzata a stipulare nell’anno 2001 un mutuo decennale 
dell’ammontare presuntivo di lire 185.000 milioni o del diverso 
importo compatibile con il costo annuo dell’ammortamento del mutuo non 
superiore a lire 25.000 milioni, corrispondente al contributo statale 
annuo di cui al citato articolo 101, comma 1, della legge 388/2000, 
concesso a titolo di anticipazione sulle maggiori compartecipazioni ai 
tributi statali a titolo di adeguamento delle risorse attribuite a 
copertura del maggiore fabbisogno della spesa sanitaria, per otto anni 
a carico del bilancio statale e per gli ultimi due anni a carico del 
bilancio regionale.
2.                 La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale alle 
finanze, determina in via preventiva con propria deliberazione le 
condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 1.
3.                 Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento di cui al 
comma 1 sono demandati alla Direzione regionale degli affari 
finanziari e del patrimonio - Servizio degli affari finanziari; gli 
adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento di cui al comma 4 
sono demandati alla Direzione regionale della sanita’ e delle 
politiche sociali - Servizio della finanza sanitaria.
4.                 Per il finanziamento del maggiore fabbisogno di spesa degli enti 
che esercitano nella regione Friuli-Venezia Giulia le funzioni del 
Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, 
n. 833 e del titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 
446, e’ autorizzata la spesa di lire 185.000 milioni per l’anno 2001 a 
carico dell’unita’ previsionale di base 12.1.41.1.220 dello stato di 
previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 
e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 4352 del 
Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
5.                 Gli oneri di ammortamento del mutuo autorizzato ai sensi del 
comma 1 gravano, per l’ammontare complessivo annuo di lire 25.000 
milioni, a decorrere dall’anno 2002, sulle unita’ previsionali di base 
53.2.9.1.701 e 53.2.9.3.706 dello stato di previsione della spesa del 
bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento, 
rispettivamente, ai capitoli 1568 e 1586 del Documento tecnico 
allegato ai bilanci medesimi, in relazione alla spesa autorizzata sui 
medesimi per gli anni dal 2002 al 2011 con la Tabella G, approvata con 
l’articolo 8, comma 76.
6.                 In relazione alla definizione, all’atto della stipula del mutuo 
di cui al comma 1, del suo preciso ammontare, si provvede al 
conseguente assestamento dei dati di bilancio, ai sensi dell’articolo 
26, comma 1, lettera c), della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.
7.                 In conformita’ alla programmazione sanitaria statale e regionale, 
l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere, per interventi 
d’investimento relativi al patrimonio indisponibile di cui 
all’articolo 4, comma 2, della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 
49, e per i fini di cui all’articolo 5, comma 1, della stessa legge, 
agli enti che svolgono le funzioni del Servizio sanitario regionale e 
all’Agenzia regionale della sanita’ finanziamenti in conto capitale 
fino al 100 per cento della spesa necessaria per:
a)                 l’acquisto, la costruzione e il completamento di immobili;
b)                 l’acquisto di attrezzature, impianti e altri beni mobili;
c)                 la manutenzione straordinaria e l’adeguamento dei beni di cui 
alle lettere a) e b) alle prescrizioni di legge concernenti la 
sicurezza dei luoghi di lavoro nonche’ la ristrutturazione degli 
immobili.
8.                 Gli interventi d’investimento di cui al comma 7 sono classificati 
in interventi di rilievo aziendale, se afferenti beni strumentali 
all’esercizio delle funzioni istituzionali di ciascun ente nell’ambito 
territoriale, definito dall’articolo 5, comma 1, della legge regionale 
15 giugno 1993, n. 41, come modificato dall’articolo 124, comma 1, 
della legge regionale 47/1993, in cui ha sede lo stesso, e in 
interventi di rilievo regionale se afferenti beni strumentali 
all’esercizio di funzioni sovraterritoriali e/o derivanti dalla 
programmazione sanitaria regionale. La classificazione deve risultare 
negli atti di programmazione annuale di cui all’articolo 20 della 
legge regionale 49/1996.
9.                 I finanziamenti destinati alla realizzazione dei programmi 
annuali di investimento delle Aziende sanitarie regionali, per la 
parte relativa agli interventi di cui al comma 7, lettere a) e c), 
classificati di rilievo aziendale, e agli interventi di cui al comma 
7, lettera b), sono erogati in via anticipata nella misura massima 
dell’80 per cento dell’importo concesso, ad avvenuta approvazione da 
parte della Giunta regionale degli atti di programmazione annuale di 
cui all’articolo 20 della legge regionale 49/1996.
10.               Le modalita’ per l’erogazione del saldo dei finanziamenti 
concessi e per la loro rendicontazione sono stabilite con 
deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni 
dall’entrata in vigore della presente legge. Dalla data di adozione 
della predetta deliberazione non trovano piu’ applicazione le 
disposizioni con la stessa incompatibili.
11.               Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 si applicano anche 
ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente 
legge.
12.               In relazione al disposto di cui al comma 7 sono abrogati:
a)                 la legge regionale 14 giugno 1985, n. 24;
b)                 l’articolo 44 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, come 
modificato dall’articolo 33, comma 1, della legge regionale 9/1996.
13.               Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 7 fanno carico 
alle seguenti unita’ previsionali di base dello stato di previsione 
della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del 
bilancio per l’anno 2001, con riferimento ai capitoli del Documento 
tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:
a)                 U.P.B. 12.2.41.2.223 - capitolo 4399;
b)                 U.P.B. 12.2.41.2.224 - capitolo 4425.
14.               All’articolo 15 della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37, il 
comma 5 e’ sostituito dal seguente:
<<5.             Sono sottoposti all’esame del Nucleo di valutazione, ai soli fini 
del parere sull’ammontare della spesa ammissibile a finanziamento, i 
progetti delle opere di cui al comma 4, lettere a), b) e c), il cui 
importo sia superiore a lire 300 milioni, nonche’ quelli di cui al 
comma 4, lettera d), concernenti interventi di manutenzione 
straordinaria, restauro, conservazione tipologica e risanamento 
conservativo, di cui agli articoli 68, 69, 70 e 71 della legge 
regionale 19 novembre 1991, n. 52, ivi compresi gli interventi di 
adeguamento alla normativa vigente, che non comportano 
ristrutturazione edilizia. Non sono sottoposti all’esame del Nucleo di 
valutazione i progetti delle opere di cui al comma 4, lettere a), b) e 
c), il cui importo sia inferiore a lire 300 milioni, concernenti i 
predetti interventi, ivi compresi quelli di ristrutturazione 
edilizia.>>.
15.               Nell’ambito delle finalita’ di cui all’articolo 3 della legge 
regionale 23 giugno 1980, n. 16, l’Amministrazione regionale e’ 
autorizzata a concedere un finanziamento di lire 60 milioni per l’anno 
2001 all’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie per 
attrezzare la direzione al fine di consentire l’effettuazione del test 
rapido su tutti i bovini in ottemperanza al decreto legge 21 novembre 
2000, n. 335. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento 
sono demandati alla Direzione regionale della sanita’ e delle 
politiche sociali - Servizio della finanza sanitaria.
16.               Per le finalita’ previste dal comma 15 e’ autorizzata la spesa di 
lire 60 milioni per l’anno 2001 a carico dell’unita’ previsionale di 
base 12.1.41.1.233 dello stato di previsione della spesa del bilancio 
pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con 
riferimento al capitolo 4549 del Documento tecnico allegato ai bilanci 
medesimi.
17.               Per le finalita’ di cui all’articolo 28, comma 9, della legge 23 
dicembre 1998, n. 448, e relativamente alla maggior spesa sanitaria di 
competenza regionale sino al 31 dicembre 1994, l’Amministrazione 
regionale e’ autorizzata a concedere agli enti che svolgono le 
funzioni del Servizio sanitario regionale un finanziamento di lire 
8.452.000.000.
18.               La Giunta regionale provvede ad adottare gli atti per la chiusura 
delle gestioni liquidatorie di cui all’articolo 2, comma 14, della 
legge 28 dicembre 1995, n. 549, anche con l’eventuale applicazione del 
disposto di cui all’articolo 1, comma 35, della legge 23 dicembre 
1996, n. 662. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento 
sono demandati alla Direzione regionale della sanita’ e delle 
politiche sociali - Servizio della finanza sanitaria.
19.               Per le finalita’ previste dal comma 17 e’ autorizzata la spesa 
complessiva di lire 8.452 milioni, suddivisa in ragione di lire 4.000 
milioni per l’anno 2001 e di lire 4.452 milioni per l’anno 2002 a 
carico della unita’ previsionale di base 12.3.41.1.222 dello stato di 
previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 
e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 4395 del 
Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
20.               L’articolo 50 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 e’ 
sostituito dal seguente:
<<Art. 50
1.                 Le Aziende per i servizi sanitari, nell’ambito delle funzioni di 
prevenzione ad esse attribuite:
a)                 curano la distribuzione, presso ogni presidio sanitario pubblico 
e convenzionato e presso gli ambulatori dei medici di medicina 
generale, di profilattici e pubblicazioni esplicative delle forme di 
prevenzione di tutte le malattie a trasmissione sessuale, con 
particolare riguardo all’AIDS;
b)                 determinano, previa stipulazione di accordi con le ditte 
fornitrici, le modalita’ per la distribuzione, sia gratuita che a 
prezzi agevolati, dei profilattici.
2.                 L’attivita’ di cui al comma 1 puo’ essere svolta altresi’ presso 
i locali pubblici da ballo e in occasione di manifestazioni su aree 
pubbliche, previa stipulazione di accordi con i soggetti interessati.
3.                 Le Aziende per i servizi sanitari determinano altresi’, previo 
consenso degli organismi collegiali interessati, le modalita’ per 
favorire l’installazione di distributori meccanici o elettronici di 
profilattici, o altre modalita’ di distribuzione degli stessi, negli 
istituti scolastici di istruzione superiore, nonche’ per la diffusione 
di opuscoli esplicativi relativi alle forme di prevenzione delle 
malattie sessualmente trasmissibili, prevedendo le modalita’ di 
partecipazione di rappresentanti dei docenti, degli studenti e dei 
genitori, per adattare le attivita’ di informazione alle specificita’ 
dei singoli istituti, con una particolare attenzione agli studenti 
minorenni.>>.
21.               Gli oneri sostenuti dalle Aziende per i servizi sanitari per 
l’attivita’ di cui all’articolo 50 della legge regionale 9/1999, come 
sostituito dal comma 20, sono a carico delle risorse destinate al 
finanziamento della spesa sanitaria di parte corrente sull’unita’ 
previsionale di base 12.1.41.1.220 dello stato di previsione della 
spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio 
per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 4355 del Documento 
tecnico allegato ai bilanci medesimi.
22.               L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere alla 
Provincia di Pordenone un finanziamento di lire 150 milioni annui per 
il triennio 2001-2003, per la realizzazione di un progetto pilota 
finalizzato all’attivazione di una rete integrata di servizi e 
interventi a favore di persone con autismo, con il coinvolgimento 
delle istituzioni pubbliche e private operanti nel territorio 
provinciale.
23.               Per accedere al finanziamento di cui al comma 22 per l’anno 2001, 
la Provincia di Pordenone, entro sessanta giorni dalla pubblicazione 
della presente legge, deve presentare alla Direzione regionale della 
sanita’ e delle politiche sociali - Servizio per le attivita’ 
socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione 
sanitaria apposita domanda corredata di un progetto d’intervento 
triennale dal quale risultino le azioni che si intendono attuare, 
suddivise per anno, e i relativi costi.
24.               Per accedere al finanziamento di cui al comma 22 per le 
successive annualita’, la Provincia di Pordenone, entro dodici mesi da 
ogni singola erogazione, trasmette alla Direzione regionale della 
sanita’ e delle politiche sociali una relazione sullo stato di 
attuazione degli interventi, indicando i costi sostenuti e le 
eventuali modifiche al progetto originale.
25.               Per la finalita’ prevista dal comma 22 e’ autorizzata la spesa di 
lire 150 milioni per l’anno 2001 a carico dell’unita’ previsionale di 
base 13.1.41.1.244 dello stato di previsione della spesa del bilancio 
pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con 
riferimento al capitolo 4794 del Documento tecnico allegato ai bilanci 
medesimi.
26.               L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere ai 
soggetti gestori delle strutture residenziali, che ospitano anziani 
non autosufficienti, contributi a titolo di rimborso delle spese 
sostenute per il mantenimento dei livelli assistenziali nei periodi in 
cui il personale che presta servizio alla persona presso le strutture 
medesime e’ avviato ai corsi di formazione OTA-ADEST e ADEST.
27.               I soggetti interessati devono presentare alla Direzione regionale 
della sanita’ e delle politiche sociali - Servizio per le attivita’ 
socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione 
sanitaria, entro sessanta giorni dalla conclusione dei corsi di cui al 
comma 26, apposita domanda di contributo, corredata della 
documentazione a tal fine richiesta.
28.               Per la finalita’ prevista dal comma 26 e’ autorizzata la spesa di 
lire 1.500 milioni per l’anno 2001 a carico dell’unita’ previsionale 
di base 13.1.41.1.245 dello stato di previsione della spesa del 
bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 
2001, con riferimento al capitolo 4710 del Documento tecnico allegato 
ai bilanci medesimi.
29.               L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere alla 
parrocchia “Santa Lucia” di Budoia un contributo straordinario a 
sostegno dell’attivita’ svolta nell’ambito del programma “Fai fiorire 
un sorriso”, con attivita’ finalizzate a ospitare bambini provenienti 
dalle zone contaminate dall’esplosione della centrale di Cernobyl, per 
soggiorni di cura e risanamento.
30.               La richiesta per la concessione del contributo di cui al comma 29 
e’ presentata alla Direzione regionale della sanita’ e delle politiche 
sociali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge e deve essere corredata di una relazione tecnica 
illustrativa del programma e del relativo preventivo di spesa. Gli 
adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento di cui al comma 29 
sono demandati alla Direzione regionale della sanita’ e delle 
politiche sociali - Servizio per le attivita’ socio-assistenziali e 
per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria.
31.               Per le finalita’ previste dal comma 29 e’ autorizzata la spesa di 
lire 50 milioni per l’anno 2001 a carico dell’unita’ previsionale di 
base 13.1.41.1.921 dello stato di previsione della spesa del bilancio 
pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con 
riferimento al capitolo 4766 del Documento tecnico allegato ai bilanci 
medesimi.
32.               Nel quadro dell’azione della Regione volta ad assicurare una 
migliore qualita’ della vita alle persone sole o anziane, in 
considerazione anche della rilevante incidenza quantitativa e delle 
peculiari condizioni qualitative del fabbisogno espresso dall’ambito 
territoriale del capoluogo regionale, e’ autorizzata la concessione 
alla Provincia di Trieste di un contributo straordinario di lire 1.500 
milioni, per 10 annualita’, per il finanziamento di un progetto di 
ristrutturazione e sistemazione funzionale, con dotazione delle 
necessarie attrezzature di edifici di proprieta’ della Provincia 
stessa da destinare a sede di un centro di aggregazione sociale per i 
rapporti interpersonali e di gruppo, secondo un modello ispirato alle 
esperienze piu’ avanzate realizzate in materia in contesti urbani con 
analoghe caratteristiche demografiche e sociali di altri paesi 
dell’Unione europea, a favore di cittadini anziani o privi di un 
ambito familiare e vittime della solitudine.
33.               Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento di cui al 
comma 32 sono demandati alla Direzione regionale della sanita’ e delle 
politiche sociali - Servizio per le attivita’ socio-assistenziali e 
per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria.
34.               Per le finalita’ previste dal comma 32 e’ autorizzato a decorrere 
dall’anno 2001 il limite d’impegno decennale di lire 1.500 milioni 
annui, con l’onere di lire 4.500 milioni relativo alle annualita’ 
autorizzate per gli anni dal 2001 al 2003, a carico dell’unita’ 
previsionale di base 13.2.41.2.254 dello stato di previsione della 
spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio 
per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 4885 del Documento 
tecnico allegato ai bilanci medesimi. L’onere relativo alle annualita’ 
autorizzate per gli anni dal 2004 al 2010 fa carico alle 
corrispondenti unita’ previsionali di base dei bilanci per gli anni 
medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti 
tecnici agli stessi allegati.
35.               L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere 
all’Ospizio marino di Grado un contributo straordinario pluriennale, 
per un periodo non superiore agli anni dieci, al fine di consentire 
l’adeguamento delle proprie strutture alle normative vigenti in 
materia di antincendio, antinfortunistica, adeguamento impiantistico e 
superamento delle barriere architettoniche nonche’ la ristrutturazione 
e l’adattamento funzionale per lo svolgimento degli scopi statutari, 
con esclusione di funzioni sanitarie.
36.               La richiesta per la concessione del contributo di cui al comma 35 
e’ presentata alla Direzione regionale della sanita’ e delle politiche 
sociali - Servizio per le attivita’ socio-assistenziali e per quelle 
sociali ad alta integrazione sanitaria entro novanta giorni dalla data 
di entrata in vigore della presente legge e deve essere corredata di 
una relazione tecnica illustrativa e di elaborati grafici di massima, 
predisposti da tecnici abilitati, atti a individuare i costi degli 
interventi finanziabili.
37.               La concessione e l’erogazione del contributo di cui al comma 35 
sono disposte con l’osservanza delle procedure previste dalla legge 
regionale 31 ottobre 1986, n. 46. Sugli immobili per l’adeguamento dei 
quali e’ concesso il contributo di cui al comma 35 e’ costituito 
vincolo quinquennale di destinazione d’uso.
38.               Per le finalita’ previste dal comma 35 e’ autorizzato a decorrere 
dall’anno 2002 il limite d’impegno decennale di lire 70 milioni annui, 
con l’onere di lire 140 milioni relativo alle annualita’ autorizzate 
per gli anni 2002 e 2003 a carico dell’unita’ previsionale di base 
13.2.41.2.254 dello stato di previsione della spesa del bilancio 
pluriennale 2001-2003, con riferimento al capitolo 4882 del Documento 
tecnico allegato ai bilanci medesimi. L’onere relativo alle annualita’ 
autorizzate per gli anni dal 2004 al 2011 fa carico alle 
corrispondenti unita’ previsionali di base dei bilanci per gli anni 
medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti 
tecnici agli stessi allegati.
39.               L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere alla 
societa’ cooperativa a responsabilita’ limitata denominata “Centro 
formazione professionale Cividale soc. coop. a r.l.”, con sede a 
Cividale del Friuli, un contributo straordinario pluriennale, per un 
periodo non superiore agli anni dieci, al fine di consentire la 
ristrutturazione e l’adattamento funzionale delle strutture sede del 
convitto, con adeguamento alle normative vigenti in materia di 
antincendio, antinfortunistica, adeguamento impiantistico e 
superamento delle barriere architettoniche.
40.               La richiesta per la concessione del contributo di cui al comma 39 
e’ presentata alla Direzione regionale della sanita’ e delle politiche 
sociali - Servizio per le attivita’ socio-assistenziali e per quelle 
sociali ad alta integrazione sanitaria entro novanta giorni dalla data 
di entrata in vigore della presente legge e deve essere corredata di 
una relazione tecnica illustrativa e di elaborati grafici di massima, 
predisposti da tecnici abilitati, atti a individuare i costi degli 
interventi finanziabili.
41.               La concessione e l’erogazione del contributo di cui al comma 39 
sono disposte con l’osservanza delle procedure previste dalla legge 
regionale 46/1986. Sugli immobili per l’adeguamento dei quali e’ 
concesso il contributo di cui al comma 39 e’ costituito vincolo 
quinquennale di destinazione d’uso.
42.               Per le finalita’ previste dal comma 39 e’ autorizzato a decorrere 
dall’anno 2002 il limite d’impegno decennale di lire 600 milioni 
annui, con l’onere di lire 1.200 milioni relativo alle annualita’ 
autorizzate per gli anni 2002 e 2003 a carico dell’unita’ previsionale 
di base 13.2.41.2.254 dello stato di previsione della spesa del 
bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al 
capitolo 4934 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. 
L’onere relativo alle annualita’ autorizzate per gli anni dal 2004 al 
2011 fa carico alle corrispondenti unita’ previsionali di base dei 
bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti 
capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.
43.               L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere contributi 
al Banco alimentare - Comitato del Friuli-Venezia Giulia, finalizzati 
al sostegno dell’attivita’ svolta dal medesimo per la soluzione dei 
problemi della fame, dell’emarginazione e della poverta’.
44.               Alla concessione e liquidazione dei contributi di cui al comma 43 
provvede la Direzione regionale della sanita’ e delle politiche 
sociali, alla quale va presentata la domanda di contributo, corredata 
di una relazione sull’attivita’ programmata e del bilancio consuntivo 
relativo all’anno precedente a quello cui si riferisce il contributo.
45.               Per le finalita’ previste dal comma 43 e’ autorizzata la spesa 
complessiva di lire 120 milioni, suddivisa in ragione di lire 40 
milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003, a carico della 
unita’ previsionale di base 13.1.41.1.921 dello stato di previsione 
della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del 
bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 4771 del 
Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
46.               La Regione Friuli-Venezia Giulia promuove a titolo sperimentale 
la realizzazione di nuclei residenziali con finalita’ 
socio-assistenziali e sanitarie, da destinarsi ad anziani non 
autosufficienti affetti dal morbo di Alzheimer e da demenza senile.
47.               Per il conseguimento delle finalita’ di cui al comma 46, 
l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere contributi in 
conto capitale, fino a un massimo dell’80 per cento della spesa 
dichiarata ammissibile, a soggetti pubblici o privati per la 
ristrutturazione, riconversione, trasformazione e adeguamento 
funzionale degli immobili, nonche’ per l’acquisto di arredi e 
attrezzature, al fine di ricavare negli stessi specifici moduli 
dedicati.
48.               Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 47, 
da inoltrare alla Direzione regionale della sanita’ e delle politiche 
sociali - Servizio per le attivita’ socio-assistenziali e per quelle 
sociali ad alta integrazione sanitaria, devono pervenire, a pena di 
esclusione, entro il 31 marzo di ogni anno ed essere corredate di:
a)                 relazione tecnica ed elaborati grafici di massima, predisposti da 
tecnici abilitati, atti a illustrare la tipologia degli interventi da 
realizzare e a quantificarne la spesa;
b)                 relazione generale sulle modalita’ di gestione e quantificazione 
dei relativi oneri;
c)                 relazione illustrativa del contesto operativo e professionale nel 
quale l’iniziativa si colloca e le competenze presenti.
49.               La concessione e l’erogazione dei contributi di cui al comma 47 
sono disposte con l’osservanza delle procedure previste dalla legge 
regionale 46/1986 e successive modifiche e integrazioni.
50.               Per le finalita’ previste dal disposto di cui ai commi 46 e 47 e’ 
autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l’anno 2001 a carico 
dell’unita’ previsionale di base 13.2.41.2.252 dello stato di 
previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 
e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 4839 del 
Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
51.               A decorrere dall’anno 2001 il Fondo sociale regionale di parte 
corrente di cui all’articolo 4, comma 4, della legge regionale 15 
febbraio 1999, n. 4, al netto delle quote di cui al comma 6, lettera 
b), dello stesso articolo, e’ erogato in via di anticipazione 
nell’importo del 70 per cento di quello erogato per l’anno precedente.
52.               All’articolo 7 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, il 
comma 18 e’ sostituito dal seguente:
<<18.           All’articolo 4, comma 6, lettera b), della legge regionale 15 
febbraio 1999, n. 4, in fine, sono aggiunte le parole: <<e una quota 
del Fondo medesimo per le prestazioni, a favore di soggetti mutilati e 
invalidi del lavoro e audiolesi, individuate mediante apposito atto di 
indirizzo della Giunta regionale, previa consultazione delle sezioni 
regionali delle associazioni interessate.>>.>>.
53.               In relazione a quanto disposto dal comma 52 sono abrogati il 
comma 20 dell’articolo 7 della legge regionale 13/2000 e il comma 4 
dell’articolo 1 della legge regionale 17 luglio 1995, n. 30.
54.               A decorrere dall’anno 2001 gli oneri sostenuti dalle Aziende per 
i servizi sanitari per la concessione di contributi, per soggiorni 
termali, a favore degli invalidi di guerra e categorie assimilate, di 
cui all’articolo 57 della legge 833/1978, sono a carico delle risorse 
destinate al finanziamento della spesa sanitaria di parte corrente 
sull’unita’ previsionale di base 12.1.41.1.220 dello stato di 
previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 
e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 4355 del 
Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. La misura dei 
contributi da concedere ai soggetti beneficiari e’ fissata con 
apposito provvedimento del Direttore regionale della sanita’ e delle 
politiche sociali.
55.               In relazione a quanto disposto dal comma 54, e’ abrogato 
l’articolo 28 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29.
56.               A decorrere dall’anno 2001 gli oneri derivanti dall’accoglimento 
di minori e adolescenti in istituti di educazione gestiti dall’Ente 
friulano di assistenza di Udine, nonche’ in colonie climatiche gestite 
dall’associazione denominata “Opera di assistenza delle diocesi della 
regione Friuli-Venezia Giulia”, sono a carico dei Comuni competenti in 
base alla residenza dei soggetti accolti, a valere sulle risorse 
destinate al finanziamento del Fondo sociale regionale a carico 
dell’unita’ previsionale di base 14.1.41.1.237 dello stato di 
previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 
e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 4700 del 
Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
57.               In relazione a quanto disposto dal comma 56, e’ abrogato 
l’articolo 4 della legge regionale 7 marzo 1990, n. 10.
58.               In deroga a quanto disposto dal comma 56 e limitatamente all’anno 
2001, l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere all’Ente 
friulano di assistenza di Udine un finanziamento straordinario di lire 
250 milioni, a titolo di contributo sulle spese per l’accoglimento, 
nel primo semestre dell’anno 2001, di minori e adolescenti negli 
istituti di educazione gestiti dall’associazione medesima. A tal fine 
l’Ente friulano di assistenza di Udine deve presentare apposita 
istanza alla Direzione regionale della sanita’ e delle politiche 
sociali - Servizio per le attivita’ socio-assistenziali e per quelle 
sociali ad alta integrazione sanitaria entro il 31 marzo 2001, 
corredata del bilancio preventivo dell’anno 2001 e di una relazione 
illustrativa delle attivita’ svolte contenente altresi’ i dati sul 
numero dei soggetti accolti nel predetto semestre.
59.               Per la finalita’ prevista dal comma 58 e’ autorizzata la spesa di 
lire 250 milioni per l’anno 2001 a carico dell’unita’ previsionale di 
base 14.1.41.1.248 dello stato di previsione della spesa del bilancio 
pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con 
riferimento al capitolo 4792 del Documento tecnico allegato ai bilanci 
medesimi.
60.               Il titolo IV della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49, come 
modificato dall’articolo 3, comma 7, della legge regionale 2/2000, e’ 
sostituito dal seguente:
<<TITOLO IV
Disposizioni a tutela e promozione della maternita’
"Art. 14
1.                 Al fine di incentivare l’incremento demografico e sostenere la 
maternita’, l’Amministrazione regionale finanzia, a favore dei nuclei 
familiari in cui almeno uno dei coniugi sia cittadino italiano 
residente nel Friuli-Venezia Giulia da almeno 12 mesi, la concessione 
dei seguenti benefici:
a)                 un assegno una tantum di importo pari a lire 6 milioni per il 
secondo figlio;
b)                 un assegno una tantum di importo pari a lire 9 milioni per 
ciascun figlio successivo al secondo;
c)                 un assegno una tantum di importo pari a lire 10 milioni per ogni 
nato in caso di parto gemellare o plurigemellare, beneficio non 
cumulabile con gli assegni di cui alle lettere a) e b);
d)                 un assegno mensile per ciascun figlio successivo al secondo che 
decorre dal mese successivo alla data di nascita e cessa dal mese 
successivo alla data del raggiungimento del terzo anno di eta’.
2.                 L’assegno spetta, per i parti avvenuti dall’1 gennaio 2001, ai 
nuclei familiari aventi un reddito imponibile compreso entro i 
seguenti limiti:
a)                 non inferiore all’importo della pensione minima INPS, riferito ad 
almeno uno degli anni compresi fra quello precedente e quello 
successivo alla nascita del bambino;
b)                 non superiore a lire 90 milioni;
c)                 in deroga a quanto previsto alla lettera a), per gli imprenditori 
agricoli a titolo principale il reddito minimo e’ stabilito 
nell’importo di lire 2 milioni.
3.                 (comma omesso in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo).
4.                 In caso di adozione di un bambino di eta’ non superiore a 10 
anni, ai nuclei familiari spetta un assegno pari a lire 3 milioni, 
sempre nel rispetto dei limiti di reddito di cui al comma 2.
5.                 Al fine di tutelare la maternita’ delle donne, cittadine italiane 
residenti da almeno 12 mesi in regione o facenti parte di nuclei 
familiari in cui almeno uno dei coniugi sia cittadino italiano 
residente da almeno un anno in regione, viene istituito un assegno 
dell’importo pari a lire 3 milioni per il primo figlio. L’assegno 
spetta:
a)                 alle donne che non beneficiano del trattamento previdenziale di 
indennita’ di maternita’ di cui alle leggi 30 dicembre 1971, n. 1204, 
29 dicembre 1987, n. 546, 11 dicembre 1990, n. 379 e loro successive 
modifiche e integrazioni, per tutti i parti avvenuti a partire dall’1 
gennaio 2001;
b)                 qualora la donna o il nucleo familiare della richiedente abbia 
avuto nell’anno precedente a quello della nascita del figlio un 
reddito imponibile non superiore a lire 50 milioni.
6.                 Alle madri di cui al precedente comma 5 spetta il beneficio di 
cui al comma 1, lettera c), in caso di parto gemellare o 
plurigemellare.
7.                 I benefici di cui ai precedenti commi sono cumulabili con ogni 
altro intervento pubblico per il sostegno della maternita’, salvo 
diverse disposizioni di leggi statali o regionali.
8.                 L’assegno e’ erogato dal Comune di residenza del nucleo familiare 
o, nel caso di genitori aventi residenza in comuni diversi, dal Comune 
di residenza della donna. La domanda deve essere presentata entro 6 
mesi dalla data di nascita o di adozione del bambino, o entro 6 mesi 
dall’approvazione da parte della Giunta regionale di apposito 
provvedimento diretto a determinare la misura dell’assegno mensile 
nonche’ i criteri per determinare la composizione del nucleo familiare 
e il reddito del medesimo che danno titolo alla fruizione dei 
benefici.
9.                 L’Amministrazione regionale rimborsa ai Comuni entro 3 mesi dalla 
documentata richiesta le somme anticipatamente erogate.
10.               Il Comune puo’ integrare l’assegno con fondi propri.
11.               In caso di insufficienza della disponibilita’ annuale di 
bilancio, l’Amministrazione regionale provvede ai necessari conguagli 
a valere sulle risorse finanziarie disponibili per l’anno 
successivo.>>.
61.               Sono abrogati i commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 3 della legge 
regionale 22 febbraio 2000, n. 2.
62.               Le disposizioni di cui al titolo IV della legge regionale 
49/1993, come sostituito dal comma 60, si applicano per i bambini nati 
o adottati a partire dall’1 gennaio 2001. Per i nati fino al 31 
dicembre 2000 si applicano le disposizioni previgenti, ivi comprese 
quelle richiamate al comma 61.
63.               Per le finalita’ previste dal combinato disposto di cui ai commi 
1 e 5 dell’articolo 14 della legge regionale 49/1993, come sostituito 
dal comma 60, e’ autorizzata la spesa complessiva di lire 63.000 
milioni, suddivisi in ragione di lire 21.000 milioni per ciascuno 
degli anni dal 2001 al 2003, a carico dell’unita’ previsionale di base 
14.2.63.1.251 dello stato di previsione della spesa del bilancio 
pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con 
riferimento al capitolo 8463 del Documento tecnico allegato ai bilanci 
medesimi.
64.               In relazione al disposto di cui al secondo periodo del comma 62, 
gli eventuali oneri derivanti dai rimborsi ancora dovuti ai Comuni per 
l’anno 2000, ai sensi della normativa richiamata al comma 61, e 
dell’articolo 14 della legge regionale 49/1993, come previgente, sono 
a carico dell’autorizzazione di spesa per l’anno 2001 di cui al comma 
63.
65.               All’articolo 35, comma 3, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 
10, come da ultimo sostituito dall’articolo 2, comma 1, della legge 
regionale 48/1996, in fine, e’ aggiunto il seguente periodo: <<I 
finanziamenti possono essere utilizzati nella percentuale massima del 
15 per cento dell’importo concesso per il funzionamento degli 
organismi di livello regionale delle associazioni beneficiarie.>>.
66.               L’Amministrazione regionale, per le finalita’ previste 
dall’articolo 3, comma 21, della legge regionale 2/2000, e’ 
autorizzata a concedere contributi pluriennali, per un periodo non 
superiore a venti anni, a favore dei soggetti ivi indicati.
67.               Le domande inerenti al finanziamento delle iniziative di cui al 
comma 66 sono presentate entro il 31 marzo di ciascun anno al Servizio 
autonomo delle attivita’ ricreative e sportive, corredate del progetto 
di massima dell’intervento e del preventivo di spesa. La Giunta 
regionale, con propria deliberazione, su proposta dell’Assessore 
regionale allo sport e alle attivita’ ricreative, sulla base delle 
domande presentate, predispone un programma organico degli interventi 
e individua la percentuale annua di contributo sulla spesa 
ammissibile. Per la concessione ed erogazione dei contributi si 
applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 46/1986. Sugli 
immobili per i quali sono concessi i contributi e’ costituito vincolo 
di destinazione d’uso ai sensi dell’articolo 32 della legge regionale 
20 marzo 2000, n. 7.
68.               Le domande presentate per l’accesso ai contributi di cui 
all’articolo 3, comma 21, della legge regionale 2/2000 alla Direzione 
regionale della sanita’ e delle politiche sociali, sono trasmesse al 
Servizio autonomo delle attivita’ ricreative e sportive, e possono 
essere ritenute valide, previa conferma dell’interessato, per 
l’accesso ai contributi di cui al comma 66.
69.               Per le finalita’ previste dal comma 66 e’ autorizzato, a 
decorrere dall’anno 2001, il limite d’impegno ventennale di lire 1.500 
milioni annui, con l’onere di lire 4.500 milioni relativo alle 
annualita’ autorizzate per gli anni dal 2001 al 2003 a carico 
dell’unita’ previsionale di base 19.1.44.2.1650 dello stato di 
previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 
e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 6170 del 
Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L’onere relativo alle 
annualita’ autorizzate per gli anni dal 2004 al 2020 fa carico alle 
corrispondenti unita’ previsionali di base dei bilanci per gli anni 
medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti 
tecnici agli stessi allegati.
70.               Dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti 
del settore privato di mercato possono partecipare, secondo le 
previsioni della programmazione regionale, all’offerta di posti letto 
in nuclei residenziali per anziani non autosufficienti aventi i 
requisiti strutturali e organizzativi prescritti dal DPGR n. 
083/Pres., dd. 14.02.1990, e successive integrazioni e modifiche, 
all’allegato “Standard organizzativi e strutturali - Residenze 
protette”.
71.               In fase di prima applicazione di quanto disposto dal comma 70, le 
residenze gestite da soggetti del settore privato di mercato fanno 
riferimento alle modalita’ di autorizzazione al funzionamento e alle 
procedure transitorie previste dal DPGR n. 083/Pres., dd. 14.02.1990 e 
dal DPGR n. 0253/Pres., dd. 03.07.1998.
72.               Le modalita’ di accesso, ai sensi della legge regionale 19 maggio 
1998, n. 10, e le modalita’ di erogazione dell’assistenza sanitaria, 
attualmente garantite, attraverso il distretto socio-sanitario, agli 
anziani non autosufficienti ospiti delle residenze pubbliche e di 
quelle del privato sociale, sono estese agli anziani non 
autosufficienti, ospiti delle residenze private di cui ai commi 70 e 
71. Ai medesimi e’ altresi’ esteso l’accesso ai contributi per 
l’abbattimento delle rette giornaliere, erogati ai sensi dell’articolo 
13, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10.
73.               Nelle more della riclassificazione delle residenze per anziani, 
da effettuare in attuazione della legge regionale 10/1998, le 
residenze gestite da soggetti del settore privato di mercato operanti 
ai sensi della legge regionale 18 aprile 1997, n. 19, possono 
incrementare i livelli strutturali e assistenziali in conformita’ con 
le indicazioni stabilite con atto di indirizzo della Giunta regionale, 
da emanare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente 
legge.
74.               Le modalita’ di accesso, ai sensi della legge regionale 10/1998, 
e le modalita’ di erogazione dell’assistenza sanitaria, attualmente 
garantite a livello territoriale attraverso il distretto 
socio-sanitario, sono estese agli anziani non autosufficienti ospiti 
delle residenze gestite da soggetti del settore privato di mercato che 
mettono in atto gli adeguamenti di cui al comma 73. Ai medesimi e’ 
altresi’ esteso l’accesso ai contributi per l’abbattimento della retta 
giornaliera, erogati ai sensi della legge regionale 10/1997, nella 
misura differenziata stabilita con l’atto di indirizzo di cui al comma 
73.
75.               Dalla data di entrata in vigore della presente legge non trovano 
applicazione le disposizioni contenute nelle leggi regionali 19 maggio 
1988, n. 33, 10/1997, 19/1997 e 10/1998 che risultino incompatibili 
con le disposizioni di cui ai commi 70, 71, 72, 73 e 74.
76.               L’Amministrazione regionale promuove l’abbattimento dei canoni di 
locazione, relativi a immobili di proprieta’ privata, a favore dei 
soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a)                 cittadinanza italiana;
b)                 residenza da almeno 1 anno in uno dei comuni della regione.
77.               L’assegnazione delle risorse ai Comuni e’ determinata, sulla base 
della popolazione italiana residente, con apposito regolamento da 
adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
78.               I Comuni definiscono con proprio regolamento i criteri e i limiti 
di reddito per l’erogazione dei contributi ai soggetti richiedenti. 
Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento di cui al 
comma 76 sono demandati alla Direzione regionale della sanita’ e delle 
politiche sociali - Servizio per le attivita’ socio-assistenziali e 
per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria.
79.               Per la finalita’ di cui al comma 76 e’ autorizzata la spesa 
complessiva di lire 7.000.000.000 per l’anno 2001 a carico dell’unita’ 
previsionale di base 14.1.41.1.237 dello stato di previsione della 
spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio 
per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 4711 del Documento 
tecnico allegato ai bilanci medesimi.
80.               All’articolo 7, comma 2, della legge regionale 16 agosto 2000, n. 
17, dopo la lettera d), viene aggiunta la seguente:
<<d bis)      posti nido, pasti scolastici e servizi di centro vacanza ai 
bambini ospitati presso le Case di accoglienza.>>.
81.               Per le finalita’ previste dalle disposizioni citate in calce a 
ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella C, allegata alla presente 
legge, nelle unita’ previsionali di base dello stato di previsione 
della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del 
bilancio per l’anno 2001 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di 
spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del 
Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle 
variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le 
corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con 
proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla 
corrispondente unita’ previsionale di base del bilancio per gli anni 
medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo 
Documento tecnico di accompagnamento.

  

 

Riferimenti Normativi ATTIVI

ABROGAZIONE:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 24 del 1985

ABROGAZIONE:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 3 del 1990 Articolo 44

ABROGAZIONE:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 10 del 1990 Articolo 4

ABROGAZIONE:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 29 del 1996 Articolo 28

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 10 del 1988 Articolo 35

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 49 del 1993 Articolo 14

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 49 del 1993 Articolo 14

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 30 del 1995 Articolo 1

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 37 del 1995 Articolo 15

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 4 del 1999 Articolo 4

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 9 del 1999 Articolo 50

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 2 del 2000 Articolo 3

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 13 del 2000 Articolo 7

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 33 del 1988

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 19 del 1997

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 10 del 1997

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 10 del 1998

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 17 del 2000 Articolo 7

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 16 del 1980 Articolo 3

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 46 del 1986

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 52 del 1991 Articolo 68

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 52 del 1991 Articolo 69

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 52 del 1991 Articolo 70

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 52 del 1991 Articolo 71

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 49 del 1996 Articolo 4

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 49 del 1996 Articolo 5

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 49 del 1996 Articolo 20

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 7 del 1999 Articolo 26

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 1204 del 1971

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 833 del 1978

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 833 del 1978 Articolo 57

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 546 del 1987

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 379 del 1990

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 549 del 1995 Articolo 2

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 662 del 1996 Articolo 1

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 446 del 1997 Articolo 1

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 448 del 1998 Articolo 28

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 335 del 2000

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 388 del 2000 Articolo 101

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 10 del 1997 Articolo 13

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