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LEGGE REGIONALE N. 4 DEL
26-02-2001
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Indice:
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IL CONSIGLIO
REGIONALE |
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ARTICOLO 4
(Promozione e valorizzazione della famiglia, finanziamenti della spesa sanitaria e delle politiche sociali) 1. In relazione al disposto di cui all’articolo 101, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a stipulare nell’anno 2001 un mutuo decennale dell’ammontare presuntivo di lire 185.000 milioni o del diverso importo compatibile con il costo annuo dell’ammortamento del mutuo non superiore a lire 25.000 milioni, corrispondente al contributo statale annuo di cui al citato articolo 101, comma 1, della legge 388/2000, concesso a titolo di anticipazione sulle maggiori compartecipazioni ai tributi statali a titolo di adeguamento delle risorse attribuite a copertura del maggiore fabbisogno della spesa sanitaria, per otto anni a carico del bilancio statale e per gli ultimi due anni a carico del bilancio regionale. 2. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale alle finanze, determina in via preventiva con propria deliberazione le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 1. 3. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento di cui al comma 1 sono demandati alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio - Servizio degli affari finanziari; gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento di cui al comma 4 sono demandati alla Direzione regionale della sanita’ e delle politiche sociali - Servizio della finanza sanitaria. 4. Per il finanziamento del maggiore fabbisogno di spesa degli enti che esercitano nella regione Friuli-Venezia Giulia le funzioni del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e del titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e’ autorizzata la spesa di lire 185.000 milioni per l’anno 2001 a carico dell’unita’ previsionale di base 12.1.41.1.220 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 4352 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. 5. Gli oneri di ammortamento del mutuo autorizzato ai sensi del comma 1 gravano, per l’ammontare complessivo annuo di lire 25.000 milioni, a decorrere dall’anno 2002, sulle unita’ previsionali di base 53.2.9.1.701 e 53.2.9.3.706 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento, rispettivamente, ai capitoli 1568 e 1586 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, in relazione alla spesa autorizzata sui medesimi per gli anni dal 2002 al 2011 con la Tabella G, approvata con l’articolo 8, comma 76. 6. In relazione alla definizione, all’atto della stipula del mutuo di cui al comma 1, del suo preciso ammontare, si provvede al conseguente assestamento dei dati di bilancio, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, lettera c), della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7. 7. In conformita’ alla programmazione sanitaria statale e regionale, l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere, per interventi d’investimento relativi al patrimonio indisponibile di cui all’articolo 4, comma 2, della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49, e per i fini di cui all’articolo 5, comma 1, della stessa legge, agli enti che svolgono le funzioni del Servizio sanitario regionale e all’Agenzia regionale della sanita’ finanziamenti in conto capitale fino al 100 per cento della spesa necessaria per: a) l’acquisto, la costruzione e il completamento di immobili; b) l’acquisto di attrezzature, impianti e altri beni mobili; c) la manutenzione straordinaria e l’adeguamento dei beni di cui alle lettere a) e b) alle prescrizioni di legge concernenti la sicurezza dei luoghi di lavoro nonche’ la ristrutturazione degli immobili. 8. Gli interventi d’investimento di cui al comma 7 sono classificati in interventi di rilievo aziendale, se afferenti beni strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali di ciascun ente nell’ambito territoriale, definito dall’articolo 5, comma 1, della legge regionale 15 giugno 1993, n. 41, come modificato dall’articolo 124, comma 1, della legge regionale 47/1993, in cui ha sede lo stesso, e in interventi di rilievo regionale se afferenti beni strumentali all’esercizio di funzioni sovraterritoriali e/o derivanti dalla programmazione sanitaria regionale. La classificazione deve risultare negli atti di programmazione annuale di cui all’articolo 20 della legge regionale 49/1996. 9. I finanziamenti destinati alla realizzazione dei programmi annuali di investimento delle Aziende sanitarie regionali, per la parte relativa agli interventi di cui al comma 7, lettere a) e c), classificati di rilievo aziendale, e agli interventi di cui al comma 7, lettera b), sono erogati in via anticipata nella misura massima dell’80 per cento dell’importo concesso, ad avvenuta approvazione da parte della Giunta regionale degli atti di programmazione annuale di cui all’articolo 20 della legge regionale 49/1996. 10. Le modalita’ per l’erogazione del saldo dei finanziamenti concessi e per la loro rendicontazione sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Dalla data di adozione della predetta deliberazione non trovano piu’ applicazione le disposizioni con la stessa incompatibili. 11. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. 12. In relazione al disposto di cui al comma 7 sono abrogati: a) la legge regionale 14 giugno 1985, n. 24; b) l’articolo 44 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, come modificato dall’articolo 33, comma 1, della legge regionale 9/1996. 13. Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 7 fanno carico alle seguenti unita’ previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati: a) U.P.B. 12.2.41.2.223 - capitolo 4399; b) U.P.B. 12.2.41.2.224 - capitolo 4425. 14. All’articolo 15 della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37, il comma 5 e’ sostituito dal seguente: <<5. Sono sottoposti all’esame del Nucleo di valutazione, ai soli fini del parere sull’ammontare della spesa ammissibile a finanziamento, i progetti delle opere di cui al comma 4, lettere a), b) e c), il cui importo sia superiore a lire 300 milioni, nonche’ quelli di cui al comma 4, lettera d), concernenti interventi di manutenzione straordinaria, restauro, conservazione tipologica e risanamento conservativo, di cui agli articoli 68, 69, 70 e 71 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, ivi compresi gli interventi di adeguamento alla normativa vigente, che non comportano ristrutturazione edilizia. Non sono sottoposti all’esame del Nucleo di valutazione i progetti delle opere di cui al comma 4, lettere a), b) e c), il cui importo sia inferiore a lire 300 milioni, concernenti i predetti interventi, ivi compresi quelli di ristrutturazione edilizia.>>. 15. Nell’ambito delle finalita’ di cui all’articolo 3 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 16, l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere un finanziamento di lire 60 milioni per l’anno 2001 all’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie per attrezzare la direzione al fine di consentire l’effettuazione del test rapido su tutti i bovini in ottemperanza al decreto legge 21 novembre 2000, n. 335. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento sono demandati alla Direzione regionale della sanita’ e delle politiche sociali - Servizio della finanza sanitaria. 16. Per le finalita’ previste dal comma 15 e’ autorizzata la spesa di lire 60 milioni per l’anno 2001 a carico dell’unita’ previsionale di base 12.1.41.1.233 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 4549 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. 17. Per le finalita’ di cui all’articolo 28, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e relativamente alla maggior spesa sanitaria di competenza regionale sino al 31 dicembre 1994, l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere agli enti che svolgono le funzioni del Servizio sanitario regionale un finanziamento di lire 8.452.000.000. 18. La Giunta regionale provvede ad adottare gli atti per la chiusura delle gestioni liquidatorie di cui all’articolo 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, anche con l’eventuale applicazione del disposto di cui all’articolo 1, comma 35, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento sono demandati alla Direzione regionale della sanita’ e delle politiche sociali - Servizio della finanza sanitaria. 19. Per le finalita’ previste dal comma 17 e’ autorizzata la spesa complessiva di lire 8.452 milioni, suddivisa in ragione di lire 4.000 milioni per l’anno 2001 e di lire 4.452 milioni per l’anno 2002 a carico della unita’ previsionale di base 12.3.41.1.222 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 4395 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. 20. L’articolo 50 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 e’ sostituito dal seguente: <<Art. 50 1. Le Aziende per i servizi sanitari, nell’ambito delle funzioni di prevenzione ad esse attribuite: a) curano la distribuzione, presso ogni presidio sanitario pubblico e convenzionato e presso gli ambulatori dei medici di medicina generale, di profilattici e pubblicazioni esplicative delle forme di prevenzione di tutte le malattie a trasmissione sessuale, con particolare riguardo all’AIDS; b) determinano, previa stipulazione di accordi con le ditte fornitrici, le modalita’ per la distribuzione, sia gratuita che a prezzi agevolati, dei profilattici. 2. L’attivita’ di cui al comma 1 puo’ essere svolta altresi’ presso i locali pubblici da ballo e in occasione di manifestazioni su aree pubbliche, previa stipulazione di accordi con i soggetti interessati. 3. Le Aziende per i servizi sanitari determinano altresi’, previo consenso degli organismi collegiali interessati, le modalita’ per favorire l’installazione di distributori meccanici o elettronici di profilattici, o altre modalita’ di distribuzione degli stessi, negli istituti scolastici di istruzione superiore, nonche’ per la diffusione di opuscoli esplicativi relativi alle forme di prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, prevedendo le modalita’ di partecipazione di rappresentanti dei docenti, degli studenti e dei genitori, per adattare le attivita’ di informazione alle specificita’ dei singoli istituti, con una particolare attenzione agli studenti minorenni.>>. 21. Gli oneri sostenuti dalle Aziende per i servizi sanitari per l’attivita’ di cui all’articolo 50 della legge regionale 9/1999, come sostituito dal comma 20, sono a carico delle risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria di parte corrente sull’unita’ previsionale di base 12.1.41.1.220 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 4355 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. 22. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere alla Provincia di Pordenone un finanziamento di lire 150 milioni annui per il triennio 2001-2003, per la realizzazione di un progetto pilota finalizzato all’attivazione di una rete integrata di servizi e interventi a favore di persone con autismo, con il coinvolgimento delle istituzioni pubbliche e private operanti nel territorio provinciale. 23. Per accedere al finanziamento di cui al comma 22 per l’anno 2001, la Provincia di Pordenone, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, deve presentare alla Direzione regionale della sanita’ e delle politiche sociali - Servizio per le attivita’ socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria apposita domanda corredata di un progetto d’intervento triennale dal quale risultino le azioni che si intendono attuare, suddivise per anno, e i relativi costi. 24. Per accedere al finanziamento di cui al comma 22 per le successive annualita’, la Provincia di Pordenone, entro dodici mesi da ogni singola erogazione, trasmette alla Direzione regionale della sanita’ e delle politiche sociali una relazione sullo stato di attuazione degli interventi, indicando i costi sostenuti e le eventuali modifiche al progetto originale. 25. Per la finalita’ prevista dal comma 22 e’ autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l’anno 2001 a carico dell’unita’ previsionale di base 13.1.41.1.244 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 4794 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. 26. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere ai soggetti gestori delle strutture residenziali, che ospitano anziani non autosufficienti, contributi a titolo di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento dei livelli assistenziali nei periodi in cui il personale che presta servizio alla persona presso le strutture medesime e’ avviato ai corsi di formazione OTA-ADEST e ADEST. 27. I soggetti interessati devono presentare alla Direzione regionale della sanita’ e delle politiche sociali - Servizio per le attivita’ socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria, entro sessanta giorni dalla conclusione dei corsi di cui al comma 26, apposita domanda di contributo, corredata della documentazione a tal fine richiesta. 28. Per la finalita’ prevista dal comma 26 e’ autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l’anno 2001 a carico dell’unita’ previsionale di base 13.1.41.1.245 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 4710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. 29. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere alla parrocchia “Santa Lucia” di Budoia un contributo straordinario a sostegno dell’attivita’ svolta nell’ambito del programma “Fai fiorire un sorriso”, con attivita’ finalizzate a ospitare bambini provenienti dalle zone contaminate dall’esplosione della centrale di Cernobyl, per soggiorni di cura e risanamento. 30. La richiesta per la concessione del contributo di cui al comma 29 e’ presentata alla Direzione regionale della sanita’ e delle politiche sociali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e deve essere corredata di una relazione tecnica illustrativa del programma e del relativo preventivo di spesa. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento di cui al comma 29 sono demandati alla Direzione regionale della sanita’ e delle politiche sociali - Servizio per le attivita’ socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria. 31. Per le finalita’ previste dal comma 29 e’ autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l’anno 2001 a carico dell’unita’ previsionale di base 13.1.41.1.921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 4766 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. 32. Nel quadro dell’azione della Regione volta ad assicurare una migliore qualita’ della vita alle persone sole o anziane, in considerazione anche della rilevante incidenza quantitativa e delle peculiari condizioni qualitative del fabbisogno espresso dall’ambito territoriale del capoluogo regionale, e’ autorizzata la concessione alla Provincia di Trieste di un contributo straordinario di lire 1.500 milioni, per 10 annualita’, per il finanziamento di un progetto di ristrutturazione e sistemazione funzionale, con dotazione delle necessarie attrezzature di edifici di proprieta’ della Provincia stessa da destinare a sede di un centro di aggregazione sociale per i rapporti interpersonali e di gruppo, secondo un modello ispirato alle esperienze piu’ avanzate realizzate in materia in contesti urbani con analoghe caratteristiche demografiche e sociali di altri paesi dell’Unione europea, a favore di cittadini anziani o privi di un ambito familiare e vittime della solitudine. 33. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento di cui al comma 32 sono demandati alla Direzione regionale della sanita’ e delle politiche sociali - Servizio per le attivita’ socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria. 34. Per le finalita’ previste dal comma 32 e’ autorizzato a decorrere dall’anno 2001 il limite d’impegno decennale di lire 1.500 milioni annui, con l’onere di lire 4.500 milioni relativo alle annualita’ autorizzate per gli anni dal 2001 al 2003, a carico dell’unita’ previsionale di base 13.2.41.2.254 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 4885 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L’onere relativo alle annualita’ autorizzate per gli anni dal 2004 al 2010 fa carico alle corrispondenti unita’ previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati. 35. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere all’Ospizio marino di Grado un contributo straordinario pluriennale, per un periodo non superiore agli anni dieci, al fine di consentire l’adeguamento delle proprie strutture alle normative vigenti in materia di antincendio, antinfortunistica, adeguamento impiantistico e superamento delle barriere architettoniche nonche’ la ristrutturazione e l’adattamento funzionale per lo svolgimento degli scopi statutari, con esclusione di funzioni sanitarie. 36. La richiesta per la concessione del contributo di cui al comma 35 e’ presentata alla Direzione regionale della sanita’ e delle politiche sociali - Servizio per le attivita’ socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e deve essere corredata di una relazione tecnica illustrativa e di elaborati grafici di massima, predisposti da tecnici abilitati, atti a individuare i costi degli interventi finanziabili. 37. La concessione e l’erogazione del contributo di cui al comma 35 sono disposte con l’osservanza delle procedure previste dalla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46. Sugli immobili per l’adeguamento dei quali e’ concesso il contributo di cui al comma 35 e’ costituito vincolo quinquennale di destinazione d’uso. 38. Per le finalita’ previste dal comma 35 e’ autorizzato a decorrere dall’anno 2002 il limite d’impegno decennale di lire 70 milioni annui, con l’onere di lire 140 milioni relativo alle annualita’ autorizzate per gli anni 2002 e 2003 a carico dell’unita’ previsionale di base 13.2.41.2.254 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2001-2003, con riferimento al capitolo 4882 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L’onere relativo alle annualita’ autorizzate per gli anni dal 2004 al 2011 fa carico alle corrispondenti unita’ previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati. 39. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere alla societa’ cooperativa a responsabilita’ limitata denominata “Centro formazione professionale Cividale soc. coop. a r.l.”, con sede a Cividale del Friuli, un contributo straordinario pluriennale, per un periodo non superiore agli anni dieci, al fine di consentire la ristrutturazione e l’adattamento funzionale delle strutture sede del convitto, con adeguamento alle normative vigenti in materia di antincendio, antinfortunistica, adeguamento impiantistico e superamento delle barriere architettoniche. 40. La richiesta per la concessione del contributo di cui al comma 39 e’ presentata alla Direzione regionale della sanita’ e delle politiche sociali - Servizio per le attivita’ socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e deve essere corredata di una relazione tecnica illustrativa e di elaborati grafici di massima, predisposti da tecnici abilitati, atti a individuare i costi degli interventi finanziabili. 41. La concessione e l’erogazione del contributo di cui al comma 39 sono disposte con l’osservanza delle procedure previste dalla legge regionale 46/1986. Sugli immobili per l’adeguamento dei quali e’ concesso il contributo di cui al comma 39 e’ costituito vincolo quinquennale di destinazione d’uso. 42. Per le finalita’ previste dal comma 39 e’ autorizzato a decorrere dall’anno 2002 il limite d’impegno decennale di lire 600 milioni annui, con l’onere di lire 1.200 milioni relativo alle annualita’ autorizzate per gli anni 2002 e 2003 a carico dell’unita’ previsionale di base 13.2.41.2.254 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 4934 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L’onere relativo alle annualita’ autorizzate per gli anni dal 2004 al 2011 fa carico alle corrispondenti unita’ previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati. 43. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere contributi al Banco alimentare - Comitato del Friuli-Venezia Giulia, finalizzati al sostegno dell’attivita’ svolta dal medesimo per la soluzione dei problemi della fame, dell’emarginazione e della poverta’. 44. Alla concessione e liquidazione dei contributi di cui al comma 43 provvede la Direzione regionale della sanita’ e delle politiche sociali, alla quale va presentata la domanda di contributo, corredata di una relazione sull’attivita’ programmata e del bilancio consuntivo relativo all’anno precedente a quello cui si riferisce il contributo. 45. Per le finalita’ previste dal comma 43 e’ autorizzata la spesa complessiva di lire 120 milioni, suddivisa in ragione di lire 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003, a carico della unita’ previsionale di base 13.1.41.1.921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 4771 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. 46. La Regione Friuli-Venezia Giulia promuove a titolo sperimentale la realizzazione di nuclei residenziali con finalita’ socio-assistenziali e sanitarie, da destinarsi ad anziani non autosufficienti affetti dal morbo di Alzheimer e da demenza senile. 47. Per il conseguimento delle finalita’ di cui al comma 46, l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere contributi in conto capitale, fino a un massimo dell’80 per cento della spesa dichiarata ammissibile, a soggetti pubblici o privati per la ristrutturazione, riconversione, trasformazione e adeguamento funzionale degli immobili, nonche’ per l’acquisto di arredi e attrezzature, al fine di ricavare negli stessi specifici moduli dedicati. 48. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 47, da inoltrare alla Direzione regionale della sanita’ e delle politiche sociali - Servizio per le attivita’ socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria, devono pervenire, a pena di esclusione, entro il 31 marzo di ogni anno ed essere corredate di: a) relazione tecnica ed elaborati grafici di massima, predisposti da tecnici abilitati, atti a illustrare la tipologia degli interventi da realizzare e a quantificarne la spesa; b) relazione generale sulle modalita’ di gestione e quantificazione dei relativi oneri; c) relazione illustrativa del contesto operativo e professionale nel quale l’iniziativa si colloca e le competenze presenti. 49. La concessione e l’erogazione dei contributi di cui al comma 47 sono disposte con l’osservanza delle procedure previste dalla legge regionale 46/1986 e successive modifiche e integrazioni. 50. Per le finalita’ previste dal disposto di cui ai commi 46 e 47 e’ autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l’anno 2001 a carico dell’unita’ previsionale di base 13.2.41.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 4839 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. 51. A decorrere dall’anno 2001 il Fondo sociale regionale di parte corrente di cui all’articolo 4, comma 4, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, al netto delle quote di cui al comma 6, lettera b), dello stesso articolo, e’ erogato in via di anticipazione nell’importo del 70 per cento di quello erogato per l’anno precedente. 52. All’articolo 7 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, il comma 18 e’ sostituito dal seguente: <<18. All’articolo 4, comma 6, lettera b), della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, in fine, sono aggiunte le parole: <<e una quota del Fondo medesimo per le prestazioni, a favore di soggetti mutilati e invalidi del lavoro e audiolesi, individuate mediante apposito atto di indirizzo della Giunta regionale, previa consultazione delle sezioni regionali delle associazioni interessate.>>.>>. 53. In relazione a quanto disposto dal comma 52 sono abrogati il comma 20 dell’articolo 7 della legge regionale 13/2000 e il comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 17 luglio 1995, n. 30. 54. A decorrere dall’anno 2001 gli oneri sostenuti dalle Aziende per i servizi sanitari per la concessione di contributi, per soggiorni termali, a favore degli invalidi di guerra e categorie assimilate, di cui all’articolo 57 della legge 833/1978, sono a carico delle risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria di parte corrente sull’unita’ previsionale di base 12.1.41.1.220 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 4355 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. La misura dei contributi da concedere ai soggetti beneficiari e’ fissata con apposito provvedimento del Direttore regionale della sanita’ e delle politiche sociali. 55. In relazione a quanto disposto dal comma 54, e’ abrogato l’articolo 28 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29. 56. A decorrere dall’anno 2001 gli oneri derivanti dall’accoglimento di minori e adolescenti in istituti di educazione gestiti dall’Ente friulano di assistenza di Udine, nonche’ in colonie climatiche gestite dall’associazione denominata “Opera di assistenza delle diocesi della regione Friuli-Venezia Giulia”, sono a carico dei Comuni competenti in base alla residenza dei soggetti accolti, a valere sulle risorse destinate al finanziamento del Fondo sociale regionale a carico dell’unita’ previsionale di base 14.1.41.1.237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 4700 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. 57. In relazione a quanto disposto dal comma 56, e’ abrogato l’articolo 4 della legge regionale 7 marzo 1990, n. 10. 58. In deroga a quanto disposto dal comma 56 e limitatamente all’anno 2001, l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere all’Ente friulano di assistenza di Udine un finanziamento straordinario di lire 250 milioni, a titolo di contributo sulle spese per l’accoglimento, nel primo semestre dell’anno 2001, di minori e adolescenti negli istituti di educazione gestiti dall’associazione medesima. A tal fine l’Ente friulano di assistenza di Udine deve presentare apposita istanza alla Direzione regionale della sanita’ e delle politiche sociali - Servizio per le attivita’ socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria entro il 31 marzo 2001, corredata del bilancio preventivo dell’anno 2001 e di una relazione illustrativa delle attivita’ svolte contenente altresi’ i dati sul numero dei soggetti accolti nel predetto semestre. 59. Per la finalita’ prevista dal comma 58 e’ autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l’anno 2001 a carico dell’unita’ previsionale di base 14.1.41.1.248 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 4792 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. 60. Il titolo IV della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49, come modificato dall’articolo 3, comma 7, della legge regionale 2/2000, e’ sostituito dal seguente: <<TITOLO IV Disposizioni a tutela e promozione della maternita’ "Art. 14 1. Al fine di incentivare l’incremento demografico e sostenere la maternita’, l’Amministrazione regionale finanzia, a favore dei nuclei familiari in cui almeno uno dei coniugi sia cittadino italiano residente nel Friuli-Venezia Giulia da almeno 12 mesi, la concessione dei seguenti benefici: a) un assegno una tantum di importo pari a lire 6 milioni per il secondo figlio; b) un assegno una tantum di importo pari a lire 9 milioni per ciascun figlio successivo al secondo; c) un assegno una tantum di importo pari a lire 10 milioni per ogni nato in caso di parto gemellare o plurigemellare, beneficio non cumulabile con gli assegni di cui alle lettere a) e b); d) un assegno mensile per ciascun figlio successivo al secondo che decorre dal mese successivo alla data di nascita e cessa dal mese successivo alla data del raggiungimento del terzo anno di eta’. 2. L’assegno spetta, per i parti avvenuti dall’1 gennaio 2001, ai nuclei familiari aventi un reddito imponibile compreso entro i seguenti limiti: a) non inferiore all’importo della pensione minima INPS, riferito ad almeno uno degli anni compresi fra quello precedente e quello successivo alla nascita del bambino; b) non superiore a lire 90 milioni; c) in deroga a quanto previsto alla lettera a), per gli imprenditori agricoli a titolo principale il reddito minimo e’ stabilito nell’importo di lire 2 milioni. 3. (comma omesso in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo). 4. In caso di adozione di un bambino di eta’ non superiore a 10 anni, ai nuclei familiari spetta un assegno pari a lire 3 milioni, sempre nel rispetto dei limiti di reddito di cui al comma 2. 5. Al fine di tutelare la maternita’ delle donne, cittadine italiane residenti da almeno 12 mesi in regione o facenti parte di nuclei familiari in cui almeno uno dei coniugi sia cittadino italiano residente da almeno un anno in regione, viene istituito un assegno dell’importo pari a lire 3 milioni per il primo figlio. L’assegno spetta: a) alle donne che non beneficiano del trattamento previdenziale di indennita’ di maternita’ di cui alle leggi 30 dicembre 1971, n. 1204, 29 dicembre 1987, n. 546, 11 dicembre 1990, n. 379 e loro successive modifiche e integrazioni, per tutti i parti avvenuti a partire dall’1 gennaio 2001; b) qualora la donna o il nucleo familiare della richiedente abbia avuto nell’anno precedente a quello della nascita del figlio un reddito imponibile non superiore a lire 50 milioni. 6. Alle madri di cui al precedente comma 5 spetta il beneficio di cui al comma 1, lettera c), in caso di parto gemellare o plurigemellare. 7. I benefici di cui ai precedenti commi sono cumulabili con ogni altro intervento pubblico per il sostegno della maternita’, salvo diverse disposizioni di leggi statali o regionali. 8. L’assegno e’ erogato dal Comune di residenza del nucleo familiare o, nel caso di genitori aventi residenza in comuni diversi, dal Comune di residenza della donna. La domanda deve essere presentata entro 6 mesi dalla data di nascita o di adozione del bambino, o entro 6 mesi dall’approvazione da parte della Giunta regionale di apposito provvedimento diretto a determinare la misura dell’assegno mensile nonche’ i criteri per determinare la composizione del nucleo familiare e il reddito del medesimo che danno titolo alla fruizione dei benefici. 9. L’Amministrazione regionale rimborsa ai Comuni entro 3 mesi dalla documentata richiesta le somme anticipatamente erogate. 10. Il Comune puo’ integrare l’assegno con fondi propri. 11. In caso di insufficienza della disponibilita’ annuale di bilancio, l’Amministrazione regionale provvede ai necessari conguagli a valere sulle risorse finanziarie disponibili per l’anno successivo.>>. 61. Sono abrogati i commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2. 62. Le disposizioni di cui al titolo IV della legge regionale 49/1993, come sostituito dal comma 60, si applicano per i bambini nati o adottati a partire dall’1 gennaio 2001. Per i nati fino al 31 dicembre 2000 si applicano le disposizioni previgenti, ivi comprese quelle richiamate al comma 61. 63. Per le finalita’ previste dal combinato disposto di cui ai commi 1 e 5 dell’articolo 14 della legge regionale 49/1993, come sostituito dal comma 60, e’ autorizzata la spesa complessiva di lire 63.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 21.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003, a carico dell’unita’ previsionale di base 14.2.63.1.251 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 8463 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. 64. In relazione al disposto di cui al secondo periodo del comma 62, gli eventuali oneri derivanti dai rimborsi ancora dovuti ai Comuni per l’anno 2000, ai sensi della normativa richiamata al comma 61, e dell’articolo 14 della legge regionale 49/1993, come previgente, sono a carico dell’autorizzazione di spesa per l’anno 2001 di cui al comma 63. 65. All’articolo 35, comma 3, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, come da ultimo sostituito dall’articolo 2, comma 1, della legge regionale 48/1996, in fine, e’ aggiunto il seguente periodo: <<I finanziamenti possono essere utilizzati nella percentuale massima del 15 per cento dell’importo concesso per il funzionamento degli organismi di livello regionale delle associazioni beneficiarie.>>. 66. L’Amministrazione regionale, per le finalita’ previste dall’articolo 3, comma 21, della legge regionale 2/2000, e’ autorizzata a concedere contributi pluriennali, per un periodo non superiore a venti anni, a favore dei soggetti ivi indicati. 67. Le domande inerenti al finanziamento delle iniziative di cui al comma 66 sono presentate entro il 31 marzo di ciascun anno al Servizio autonomo delle attivita’ ricreative e sportive, corredate del progetto di massima dell’intervento e del preventivo di spesa. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell’Assessore regionale allo sport e alle attivita’ ricreative, sulla base delle domande presentate, predispone un programma organico degli interventi e individua la percentuale annua di contributo sulla spesa ammissibile. Per la concessione ed erogazione dei contributi si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 46/1986. Sugli immobili per i quali sono concessi i contributi e’ costituito vincolo di destinazione d’uso ai sensi dell’articolo 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7. 68. Le domande presentate per l’accesso ai contributi di cui all’articolo 3, comma 21, della legge regionale 2/2000 alla Direzione regionale della sanita’ e delle politiche sociali, sono trasmesse al Servizio autonomo delle attivita’ ricreative e sportive, e possono essere ritenute valide, previa conferma dell’interessato, per l’accesso ai contributi di cui al comma 66. 69. Per le finalita’ previste dal comma 66 e’ autorizzato, a decorrere dall’anno 2001, il limite d’impegno ventennale di lire 1.500 milioni annui, con l’onere di lire 4.500 milioni relativo alle annualita’ autorizzate per gli anni dal 2001 al 2003 a carico dell’unita’ previsionale di base 19.1.44.2.1650 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 6170 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L’onere relativo alle annualita’ autorizzate per gli anni dal 2004 al 2020 fa carico alle corrispondenti unita’ previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati. 70. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti del settore privato di mercato possono partecipare, secondo le previsioni della programmazione regionale, all’offerta di posti letto in nuclei residenziali per anziani non autosufficienti aventi i requisiti strutturali e organizzativi prescritti dal DPGR n. 083/Pres., dd. 14.02.1990, e successive integrazioni e modifiche, all’allegato “Standard organizzativi e strutturali - Residenze protette”. 71. In fase di prima applicazione di quanto disposto dal comma 70, le residenze gestite da soggetti del settore privato di mercato fanno riferimento alle modalita’ di autorizzazione al funzionamento e alle procedure transitorie previste dal DPGR n. 083/Pres., dd. 14.02.1990 e dal DPGR n. 0253/Pres., dd. 03.07.1998. 72. Le modalita’ di accesso, ai sensi della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10, e le modalita’ di erogazione dell’assistenza sanitaria, attualmente garantite, attraverso il distretto socio-sanitario, agli anziani non autosufficienti ospiti delle residenze pubbliche e di quelle del privato sociale, sono estese agli anziani non autosufficienti, ospiti delle residenze private di cui ai commi 70 e 71. Ai medesimi e’ altresi’ esteso l’accesso ai contributi per l’abbattimento delle rette giornaliere, erogati ai sensi dell’articolo 13, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10. 73. Nelle more della riclassificazione delle residenze per anziani, da effettuare in attuazione della legge regionale 10/1998, le residenze gestite da soggetti del settore privato di mercato operanti ai sensi della legge regionale 18 aprile 1997, n. 19, possono incrementare i livelli strutturali e assistenziali in conformita’ con le indicazioni stabilite con atto di indirizzo della Giunta regionale, da emanare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. 74. Le modalita’ di accesso, ai sensi della legge regionale 10/1998, e le modalita’ di erogazione dell’assistenza sanitaria, attualmente garantite a livello territoriale attraverso il distretto socio-sanitario, sono estese agli anziani non autosufficienti ospiti delle residenze gestite da soggetti del settore privato di mercato che mettono in atto gli adeguamenti di cui al comma 73. Ai medesimi e’ altresi’ esteso l’accesso ai contributi per l’abbattimento della retta giornaliera, erogati ai sensi della legge regionale 10/1997, nella misura differenziata stabilita con l’atto di indirizzo di cui al comma 73. 75. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non trovano applicazione le disposizioni contenute nelle leggi regionali 19 maggio 1988, n. 33, 10/1997, 19/1997 e 10/1998 che risultino incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 70, 71, 72, 73 e 74. 76. L’Amministrazione regionale promuove l’abbattimento dei canoni di locazione, relativi a immobili di proprieta’ privata, a favore dei soggetti in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) residenza da almeno 1 anno in uno dei comuni della regione. 77. L’assegnazione delle risorse ai Comuni e’ determinata, sulla base della popolazione italiana residente, con apposito regolamento da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge. 78. I Comuni definiscono con proprio regolamento i criteri e i limiti di reddito per l’erogazione dei contributi ai soggetti richiedenti. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento di cui al comma 76 sono demandati alla Direzione regionale della sanita’ e delle politiche sociali - Servizio per le attivita’ socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria. 79. Per la finalita’ di cui al comma 76 e’ autorizzata la spesa complessiva di lire 7.000.000.000 per l’anno 2001 a carico dell’unita’ previsionale di base 14.1.41.1.237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 4711 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. 80. All’articolo 7, comma 2, della legge regionale 16 agosto 2000, n. 17, dopo la lettera d), viene aggiunta la seguente: <<d bis) posti nido, pasti scolastici e servizi di centro vacanza ai bambini ospitati presso le Case di accoglienza.>>. 81. Per le finalita’ previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella C, allegata alla presente legge, nelle unita’ previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unita’ previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento.
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